Sez. L, Ordinanza n. 23393 del 16/08/2025 (Rv. 676161-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Congedi per assistenza ai familiari disabili - Disciplina - Determinazione del periodo massimo consentito - Computabilità dei giorni festivi - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)