Sez. 6, Sentenza n. 11739 del 18/01/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185168 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IVA - IMPORTAZIONE ILLECITA - EVASIONE IVA E VIOLAZIONE DELL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IVA - IMPORTAZIONE ILLECITA - EVASIONE IVA E VIOLAZIONE DELL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*
Le sostanze stupefacenti non costituiscono giuridicamente "cose" rispetto alle quali sono vietati in modo assoluto gli Atti di commercio, ma rientrano nel novero delle merci la cui importazione, al pari delle altre attività previste dagli artt. 1 e 15 legge n. 685 del 1975, può essere consentita sia pure in virtù di preventiva autorizzazione del ministero della sanità. In quanto merci, dette sostanze sono assoggettate all'IVA e alla relativa disciplina sulla evasione in caso di importazione che sia autorizzata (artt. 1, 67, 69 d.P.R. n. 633 del 1972); se formano oggetto di importazione non autorizzata (e perciò illecita), sono egualmente assoggettate alla disciplina dell'evasione dell'IVA in virtù del rinvio, operato dal comma secondo dell'art. 70 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, alla applicabilità della disciplina, sia precettiva che preventiva, dettata per il contrabbando doganale (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). Ne consegue che nel caso di introduzione nel territorio dello stato, senza l'osservanza delle Disposizioni che la regolano, di sostanze stupefacenti, si verifica da parte dell'agente, con la stessa Azione od omissione, la violazione sia delle norme penali tributarie, sia di quelle previste dalla legge n. 685 del 1975. (Conf mass n 174999; (Conf mass n 154989; (Conf mass n 153285).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 69, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)