Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 05/07/2002 (Rv. 555571 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Azione del creditore nei confronti del terzo per danno rappresentato dall'inadempimento del debitore - Onere probatorio - Consistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui, quando il debitore ha dimostrato di avere eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare questi pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni dimostrare le condizioni necessarie della dedotta, diversa imputazione (nessun onere al riguardo incombendo al debitore), rileva anche nei rapporti tra il creditore ed il terzo al quale il creditore addebiti l'evento dannoso rappresentato dall'inadempimento del debitore. In questo caso il creditore danneggiato non può limitarsi a provare il credito verso il debitore, ma deve dare anche prova dell'inadempimento del debitore, poiché tale inadempimento rappresenta il danno provocato dal terzo e, quindi, va ad integrare la fattispecie costitutiva della sua pretesa. Se, tuttavia, il terzo, invertendo parzialmente l'onere probatorio, produce documenti dai quali risultino pagamenti del debitore astrattamente idonei ad estinguere il credito (e, quindi, ad escludere il danno), il creditore non può limitarsi ad allegare la molteplicità dei rapporti intercorsi con il debitore e la non riferibilità dei pagamenti ai crediti che assume essere rimasti inadempiuti, ma deve dare la prova di tali diverse imputazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)