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Sez. 3, Sentenza n. 949 del 29/04/1971 Ud. (dep. 28/07/1971) Rv. 118883 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - NATURA - QUESTIONE DI NULLITA RILEVABILE DAL GIUDICE D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118883-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO - NULLITA - NATURA - QUESTIONE DI NULLITA RILEVABILE DAL GIUDICE D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

La nullita prevista dall'art 475 n 5 cod proc pen, per omessa sottoscrizione da parte di uno dei giudici componenti il collegio, riguarda soltanto la regolarita dell'attivita processuale nel momento di formazione della sentenza, intesa quale elaborato di motivazione, ma successivo alla sentenza stessa, intesa quale pronuncia e decisione sul caso preso in esame. Tale nullita non costituisce una nullita assoluta, perche non inerisce alla sostanza del giudizio e della decisione, documentata dal verbale di dibattimento e dal dispositivo letto in udienza. Costituisce, invece, una nullita relativa, e, come tale, non rende applicabile il secondo comma dell'art 522 cod proc pen, che fa Obbligo al giudice di appello di rinviare gli Atti al giudice di primo grado solo se accerta la sussistenza di alcune delle nullita, assolute ed insanabili, di cui all'art 185, n 1, cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)