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Sez. 3, Sentenza n. 23006 del 11/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290181-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | "Giudicato esecutivo" - Efficacia preclusiva - Diversità soggettiva della parte istante - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290181-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di incidente di esecuzione, il c.d. giudicato esecutivo preclude una nuova pronuncia su fatti o questioni che abbiano già formato oggetto della precedente decisione, in assenza di nuovi elementi, anche quando l'istanza sia proposta da un soggetto diverso. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che integrasse un elemento nuovo idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. una perizia di parte che si limitava a fornire una diversa valutazione tecnico-giuridica di elementi già conosciuti e scrutinati).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)