Sez. L - , Ordinanza n. 28775 del 09/11/2018 (Rv. 651702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette - Previdenza autonoma e autosufficiente - Costituzione di posizione assicurativa presso l'AGO - Possibilità di richiedere prestazioni integrative a carico del Fondo - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali è un fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente, non potendosi erogare, durante il periodo di iscrizione ad esso, le prestazioni a carico dell'AGO se non ne sussistono i presupposti nel regime generale. Ne consegue che, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione previdenziale nell'AGO, la quota di contribuzione per la gestione suddetta, non è possibile ottenere le prestazioni a carico del Fondo, il cui presupposto è l'unitarietà dei versamenti, dovendosi ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia, la cui operatività è rimessa alla scelta dell'interessato e correlata a giudizi di convenienza individuale.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)