Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18523 del 21/09/2016 (Rv. 642123 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Determinazione con riguardo al momento della proposizione della domanda - Necessità - Indagine di fatto sulla residenza anagrafica - Ritenuta fittizietà - Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, quali la consegna della merce, le notifiche effettuate e la corrispondenza ricevuta in altro luogo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)