Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano
Testo in vigore al
Art. 6
1. Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.
2. L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.
3. L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.
4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
5. L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.
6. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 7
1. Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.
2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
3. Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e' insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.
Art. 8
1. Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non puo' avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.
Art. 9
1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione prevista dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
4. La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento.
Art. 10
1. Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.
2. All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del presente decreto.
Art. 11
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.
Art. 12
1. Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma, e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.
2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. Il personale docente di seconda lingua italiana o tedesca, della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca.
3. Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette localita' possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine.
Art. 13
1. Per l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono previsti i seguenti ruoli:
a) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua italiana;
b) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca;
c) ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca;
d) ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana;
e) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari delle localita' ladine.
2. L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma e' di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.
3. Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo.
4. I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera c) sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua materna italiana in possesso del prescritto titolo di studio.
5. I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera d) del primo comma sono conferiti mediante concorsi, per titoli ed esami, riservati ai cittadini di lingua tedesca in possesso del prescritto titolo di studio.
6. Ai concorsi per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua italiana sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera c); a quelli per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera d).
7. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.
8. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento tedesca.
9. Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovrintendente scolastico e dal competente intendente scolastico.
10. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole.
11. I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle localita' ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.
Art. 14
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.
2. I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso la intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.
3. Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana.
Art. 15
1. In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' svolta distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle localita' ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole su indicate.
2. A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:
a) per la scuola in lingua italiana:
1) un posto per la scuola elementare;
2) un posto per la scuola secondaria;
b) per la scuola in lingua tedesca:
1) due posti per la scuola elementare;
2) tre posti per la scuola secondaria;
c) per la scuola delle localita' ladine: un posto per la scuola elementare.
3. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle localita' ladine.
4. I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.
5. Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma e ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
6. Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente puo' altresi' avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle localita' ladine parimenti puo' avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento, quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonche' degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa.
Art. 16
1. Per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli.
Art. 17
1. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturita' nelle scuole secondarie in lingua italiana e in lingua tedesca devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturita' nelle scuole secondarie delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Art. 18
1. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano.
2. Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano.
Art. 19
1. Su richiesta della provincia e' disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Bolzano, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 20
1. A richiesta della provincia di Bolzano, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali puo' essere comandato, con il proprio consenso, a disposizione della provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio.
2. I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici.
3. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.
Art. 21
1. Il sovrintendente scolastico e' scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.
2. Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali non sia possibile provvedere alla nomina ai sensi del precedente comma, le funzioni di sovrintendente possono essere affidate per incarico a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea.
3. Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza e' corrisposta all'incaricato, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualita' di sovrintendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
4. Alla nomina o all'incarico si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Art. 22
1. Il sovrintendente scolastico esercita relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, in lingua italiana, le stesse attribuzioni che a norma delle vigenti disposizioni spettano ai provveditori agli studi.
2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana, il sovrintendente esercita le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.
3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al precedente comma avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle disposizioni vigenti.
4. In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.
5. Il sovrintendente esercita, altresi', la vigilanza sulle scuole materne, elementari, secondarie e popolari in lingua tedesca e su quelle delle localita' ladine della provincia di Bolzano.
6. Il potere di vigilanza di cui al precedente comma concerne tra l'altro il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e sull'attivita' didattica ed amministrativa delle scuole medesime e comporta la facolta' di disporre a tal fine anche ispezioni, salvo a riferire all'autorita' competente sulle inadempienze o irregolarita'.
7. Dal potere di vigilanza del sovrintendente restano tuttavia esclusi il potere di annullamento e quello di direttiva.
Art. 23
1. L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca e' nominato con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
2. Il parere di cui al precedente comma e' comunicato alla provincia entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
3. Agli effetti dell'inclusione nella terna prevista dal primo comma la scelta deve cadere fra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale e il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole in lingua tedesca.
Art. 24
1. L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
2. Per l'inclusione nella terna la scelta deve cadere fra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole delle localita' ladine.
3. All'atto del conferimento delle funzioni di intendente il prescelto e' collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo conservando l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennita', e titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza.
4. Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza e' corrisposta all'intendente, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualita' di intendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Art. 25
1. Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle localita' ladine esercitano, relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.
2. Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di rispettiva competenza, gli intendenti esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.
3. L'intendente per le scuole in lingua tedesca esercita, inoltre, le predette attribuzioni nei confronti del personale statale addetto all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca.
4. I ricorsi proposti dal personale statale avverso provvedimenti non definitivi adottati dagli intendenti sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.
Art. 26
1. In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle localita' ladine.