Sez. 1, Sentenza n. 28192 del 04/03/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 228857 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Totale assimilabilità alla sentenza di condanna, a seguito della modifica normativa che la rende assoggettabile a revisione - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena su richiesta ha conservato la propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua assoggettabilità a revisione, contenuta nell'art. 629 cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003 n. 134, per cui rimane valido il principio che essa non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma richiede solo la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art.129 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)