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Sez. L, Ordinanza n. 19088 del 11/07/2024 (Rv. 672057-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Personale del ruolo sanitario - Art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 - Indennità in favore dei lavoratori operanti in servizi su turni - Spettanza - Fondamento - Prestazione non eccedente l'orario contrattuale settimanale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi e con servizio articolato su tre turni compete ogniqualvolta il riposo sia volto a consentire il recupero del maggiore stress psico-fisico legato a un turno di servizio svolto con modalità particolarmente intense e gravose, restando irrilevante la circostanza che la prestazione lavorativa non ecceda, nel suo complesso, l'orario contrattuale settimanale.

Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)