Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilita' della pensione. Tale diritto, decorre dal 1 luglio 1960 se la domanda e' presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della, presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Art. 3
1. All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA