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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15994 del 28/07/2020 (Rv. 658787 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Creditore ipotecario o terzo acquirente - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione - Limiti - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio in appello.
Stato
decisa il 2020-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658787-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, ex art. 1113, comma 1, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, comma 3, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)