Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13967 del 05/06/2017 (Rv. 644589 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI | Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
In tema di tassa automobilistica, presupposto dell'esenzione di cui all'art. 8 della l. n. 449 del 1997 è che il richiedente sia portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non occorrendo che, nella relativa istanza, siano analiticamente specificate le minorazioni da cui il richiedente stesso sia affetto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il diniego di revisione del rigetto dell'istanza di concessione dell'agevolazione in discorso perchè privo delle specifiche minorazioni da cui la richiedente era affetta, benchè ella fosse titolare dell'indennità di accompagnamento).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 30 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)