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Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 12/05/1971 (Rv. 351591 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351591-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NECESSITA.*

L'interruzione del processo e preordinata a garanzia dei successori della parte deceduta e pertanto puo verificarsi soltanto se il procuratore di detta parte renda nota la causa dell'interruzione e chieda che questa venga dichiarata, prima della chiusura della discussione. (V 1684'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)