Sez. L - , Ordinanza n. 7575 del 27/03/2018 (Rv. 647657 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Giornalisti - Compenso - Determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. - Parere del Consiglio dell'ordine - Acquisizione - Necessità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di compenso per prestazioni professionali (nella specie, per attività giornalistica), in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi, la determinazione è demandata al giudice, che deve tuttavia obbligatoriamente acquisire il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)