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Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 08/07/2014 (Rv. 632016 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Domanda di condanna al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi - Pronuncia determinativa del minor valore dell'opera - Extrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632016-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

In materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte. Ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)