Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 947 Impedimenti del vettore
1. In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
2. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Art. 948 Lista d'attesa
1. Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
2. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacita' dell'aeromobile.
Art. 949 Interruzione del viaggio del passeggero
1. Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
2. La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Art. 949-bis Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto
1. Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Art. 949-ter Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.
2. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Sezione II. Del trasporto di cose
Art. 950 Forma del contratto
1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.
Art. 951 Norme applicabili
1. Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.
2. Si applicano inoltre, per quanto non e' disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.
Art. 952 Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto
1. Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
2. Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.
Art. 953 Riconsegna delle cose
1. Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.
Art. 954 Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
2. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Art. 955
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Sezione III. Della lettera di trasporto aereo
Art. 956
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 957
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 958
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 959
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 960
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 961
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 962
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 963
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Art. 964
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Titolo secondo. Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
Art. 965 Responsabilita' dell'esercente per danni a terzi sulla superficie
1. La responsabilita' dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e' regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
2. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.