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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Testo in vigore al

Art. 6 Normativa degli Stati membri

1. Nell’applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell’allegato II in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria.

2. Gli Stati membri non vietano e non limitano l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al presente regolamento.

Capo II. Designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose

Art. 7 Definizioni

Ai fini del presente regolamento i termini «designazione», «presentazione» ed «etichettatura» sono definiti nell’allegato I, punti 14, 15 e 16.

Art. 8 Denominazione di vendita

In conformità dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle disposizioni del presente capo.

Art. 9 Norme specifiche per le denominazioni di vendita

1. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.

2. Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata.

3. La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie.

4. Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l’articolo 10, paragrafo 1, le denominazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzate per designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell’allegato II e registrate nell’allegato III.

5. Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III conformemente al capo III oppure completate, in conformità delle disposizioni nazionali, da un’altra indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori.

6. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III possono essere completate soltanto:

  1. a) da termini già in uso il 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell’articolo 20; o

  2. b) conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all’articolo 17, paragrafo 1.

7. Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle definizioni elencate alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II non sono designate, presentate o etichettate associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili.

8. La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da marche, da marchi o da nomi di fantasia.

9. Le denominazioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari purché tale elenco sia in conformità con la direttiva 2000/13/CE.

Art. 10 Norme specifiche per l’uso delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche

1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II o di un’indicazione geografica registrata nell’allegato III in un termine composto, o l’allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l’alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento.

2. L’uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda spiritosa.

3. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini «amaro» o «bitter» per prodotti da esso non contemplati.

4. In deroga al paragrafo 1, per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti, i termini composti di cui all’allegato II, categoria 32, lettera d), possono essere utilizzati nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Art. 11 Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele

1. Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare in nessuna forma una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a 14.

2. Quando una bevanda spiritosa delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II è miscelata con:

  1. a) una o più bevande spiritose; e/o

  2. b) uno o più distillati di origine agricola

essa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Tale denominazione di vendita è riportata sull’etichetta in maniera ben visibile e chiaramente leggibile e non può essere sostituita né modificata.

3. Il paragrafo 2 non si applica alla designazione, alla presentazione o all’etichettatura delle miscele di cui al medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II.

4. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle miscele di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ammesso l’uso di uno o più dei termini elencati nell’allegato II solo se tali termini non fanno parte della denominazione di vendita, ma sono esclusivamente elencati nello stesso campo visivo dell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura «bevanda spiritosa miscelata». Per la dicitura «bevanda spiritosa miscelata» si utilizzano caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

5. Nell’etichettatura e nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2 alle quali si applica il requisito di elencare gli ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Art. 12 Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose

1. Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

2. La designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine «assemblaggio» o «assemblato» solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito dall’allegato I, punto 7.

3. Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un’età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.

Art. 13 Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.

Art. 14 Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose

1. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono riportate in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea in modo che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.

2. I termini in corsivo dell’allegato II e le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non sono tradotti sull’etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa.

3. Per le bevande spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l’uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento figurino anche in una lingua ufficiale dell’Unione europea, affinché il consumatore finale possa capirle facilmente.

4. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, per le bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate all’esportazione le indicazioni previste dal presente regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Capo III. Indicazioni geografiche

Art. 15 Indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell’allegato III.

3. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non possono diventare generiche. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell’allegato III. Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.

4. Le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica registrata nell’allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

Art. 16 Protezione delle indicazioni geografiche

Fatto salvo l’articolo 10, le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III sono protette da:

  1. a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata;

  2. b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili;

  3. c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;

  4. d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Art. 17 Registrazione delle indicazioni geografiche

1. Le domande di registrazione di un’indicazione geografica nell’allegato III sono presentate alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. Tali domande sono debitamente motivate e corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare.

2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata dallo Stato membro d’origine della bevanda spiritosa.

3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in questione è protetta nel suo paese d’origine.

4. La scheda tecnica di cui al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti:

  1. a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l’indicazione geografica;

  2. b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;

  3. c) la definizione della zona geografica interessata;

  4. d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;

  5. e) gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;

  6. f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;

  7. g) il nome e l’indirizzo del richiedente;

  8. h) eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

5. La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa al presente regolamento.

6. Se la Commissione conclude che la domanda di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell’indicazione geografica nell’allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento. L’opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.

8. La Commissione adotta la decisione di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto delle eventuali opposizioni sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Art. 18 Cancellazione di un’indicazione geografica

Se l’osservanza dei requisiti della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Art. 19 Indicazioni geografiche omonime

La registrazione di un’indicazione geografica omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda spiritosa in questione,

l’impiego di un’indicazione geografica omonima registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Art. 20 Indicazioni geografiche stabilite

1. Per ogni indicazione geografica registrata nell’allegato III il 20 febbraio 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1 entro il 20 febbraio 2015.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda tecnica sia accessibile al pubblico.

3. Qualora non le sia stata presentata alcuna scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015, la Commissione sopprime l’indicazione geografica nell’allegato III conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Art. 22 Verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica

1. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno della Comunità, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato da:

una o più delle autorità competenti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e/o

uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali10 che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

A prescindere dalla legislazione nazionale, i costi di tale verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato da:

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e/o

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4. Qualora le autorità o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano deciso di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 23 Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1. La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica registrata nell’allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’articolo 16.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 16, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa11 o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario12.

3. Un’indicazione geografica non è registrata se, alla luce della rinomanza e notorietà di un marchio e della durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.

Capo IV. Disposizioni generali, transitorie e finali

Art. 24 Controllo e protezione delle bevande spiritose

1. Gli Stati membri provvedono al controllo delle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

3. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, assicura l’applicazione uniforme del presente regolamento e, se necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Art. 25 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 26 Modifica degli allegati

Gli allegati sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.