Sez. 4, Sentenza n. 51959 del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268248 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Calcolo della sospensione - Periodi di assenza dell'imputato non dichiarato contumace nè legittimamente impedito - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini del calcolo della sospensione del termine di prescrizione, non rilevano i periodi di rinvio del processo in cui il giudice, attesa la mancanza dell'imputato in udienza senza allegazione di un legittimo impedimento, non abbia verificato i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia, in quanto, costituendo detta situazione processuale un'anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si stratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione del contraddittorio, tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. (Fattispecie nella quale il rinvio dell'udienza - in relazione alla quale l'imputato non aveva ricevuto il decreto di citazione a giudizio - era stato determinato dall'astensione dalle udienze del difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)