Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 11/08/2000 (Rv. 539506 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione espropriativa - Disciplina ex art. 3, comma sessantacinquesimo della legge n. 662 del 1996 - Rivalutazione dell'importo fino alla data della decisione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di cosiddetta "occupazione appropriativa" con irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di opere di edilizia popolare ed economica pubblica, al proprietario del fondo occupato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996, da aggiornarsi, al fine della necessaria attualizzazione dell'espressione monetaria del debito, sulla base dell'inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)