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Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 20/10/1975 (Rv. 377615 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SOTTOSCRIZIONE AUTONOMA DISTINTA DA QUELLA DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377615-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SOTTOSCRIZIONE AUTONOMA DISTINTA DA QUELLA DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NECESSITA.*

In tema di condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto delle clausole particolarmente onerose (art 1341 secondo comma cod civ), trovando fondamento nella necessita di richiamare l'attenzione del contraente per adesione sul contenuto e sulla portata delle clausole medesime, puo ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta, cioe, ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto; a tal fine, pertanto, non e sufficiente la sola apposizione di firme a margine di ogni pagina dello strumento contrattuale, oltre che in calce, in quanto dette firme si riferiscono pur sempre al contratto globalmente considerato, e non alle singole clausole dello stesso. (V 115/74, mass n 367673).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)