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Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno.

2. Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
FERRARI-AGGRADI - PRETI
- GIOLITTI -
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO