Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonche' le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.
Art. 2
1. L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno.
2. Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
FERRARI-AGGRADI - PRETI
- GIOLITTI -
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO