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Sez. 3, Ordinanza n. 29829 del 19/11/2024 (Rv. 672904-01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Documenti contenenti dati personali - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Limiti - Precostituzione di prove utilizzabili nel processo - Estensione - Modalità di acquisizione - Irrilevanza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672904-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti).

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)