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Sez. 1, Sentenza n. 4522 del 09/05/1994 (Rv. 486552 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Immobile - Occupazione abusiva - Danno - Risarcimento - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Periodo anteriore al quinquennio della domanda o dalla messa in mora - Danno - Diritto - Prescrizione - Domanda risarcitoria proposta da uno dei comproprietari danneggiati - Effetti - Estensione agli altri - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486552-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Con riguardo alla abusiva detenzione di un immobile nel periodo precedente la sua radicale trasformazione e conseguente acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione occupante, poiché il danno si verifica momento per momento, in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento per il danno già verificatosi e decorre il relativo termine di prescrizione, con la conseguenza che il diritto deve ritenersi prescritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda o dalla messa in mora. Nel caso in cui più siano i comproprietari dell'immobile occupato, poiché ognuno di essi, per la sua quota di proprietà, è titolare di un proprio ed autonomo diritto al risarcimento verso l'occupante e non può ravvisarsi tra gli stessi un rapporto di solidarietà attiva, ne consegue che la domanda risarcitoria proposta da uno dei comproprietari danneggiati non estende i suoi effetti agli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)