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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020 (Rv. 656864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Violazione - Diritto all'equa riparazione – Natura temeraria della pretesa azionata nel giudizio presupposto - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Onere di deduzione a carico dell'Amministrazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, sebbene la circostanza che la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia configurabile come temeraria debba essere provata dall'Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, l'Amministrazione medesima non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; ne consegue che, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. F CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)