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Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 28/09/1999 (Rv. 530310 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Relativo provvedimento - Impugnazione con regolamento di competenza - Necessità - Sentenza di sospensione del giudice di pace - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530310-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il provvedimento che contenga una pronuncia di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. emesso in forma di sentenza, a seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 42 cod.proc.civ., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza; peraltro, data la perdurante vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ. - che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza - è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace; né, pur trattandosi di controversia di valore inferiore a due milioni di lire, è possibile la conversione in ricorso ordinario per cassazione, non essendo il provvedimento di sospensione sindacabile ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., data la sua natura ordinatoria, la non equiparabilità ad una declaratoria di incompetenza temporanea, la non configurabilità di una decisione implicita sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)