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Sez. 3, Sentenza n. 1 del 14/01/1966 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100342 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - MANIFESTA ANNOTAZIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - RISOLUZIONE DEL DUBBIO SULLA TEMPESTIVITA A FAVORE DELL'IMPUGNANTE.*
Stato
decisa il 1966-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100342-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - MANIFESTA ANNOTAZIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - RISOLUZIONE DEL DUBBIO SULLA TEMPESTIVITA A FAVORE DELL'IMPUGNANTE.*

La omissione da parte del cancelliere della annotazione circa la data dell'avvenuto deposito dei motivi d'impugnazione non e elemento sufficiente per far ritenere tale presentazione avvenuta fuori del termine di legge. Il dubbio sulla tempestivita della presentazione dei motivi deve essere risolto in favore dell'impugnante ed anche la semplice affoliazione degli Atti del procedimento, a cura del cancelliere, puo dissipare il dubbio e sanare cosi la omissione verificatasi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)