Sez. 1, Sentenza n. 13898 del 19/09/2003 (Rv. 567012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Rappresentanza processuale - Connessione con potere rappresentativo anche sostanziale - Necessità - Procura speciale per un singolo affare - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sempre che al rappresentante sia conferito il potere di rappresentare l'interessato o nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore): presupposti, quindi, non riscontrabili nel caso di un mandato speciale per un singolo affare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)