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Sez. 5, Sentenza n. 45928 del 23/09/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233214 - 01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Omessa annotazione della "notitia criminis" - Inutilizzabilità degli atti compiuti sino al momento della iscrizione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233214-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 405 comma secondo e 407 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 2, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui non prevedono uno specifico termine entro il quale deve procedersi alla iscrizione nel registro degli indagati, così non precludendo la utilizzabilità dei risultati di indagine conseguiti prima della detta iscrizione. (In motivazione la Corte ha osservato che il legislatore ha previsto che la iscrizione avvenga "immediatamente", e che la violazione di tale precetto è sanzionata disciplinarmente o, al limite, anche penalmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)