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Sez. 2, Sentenza n. 13382 del 29/01/2026 Ud. (dep. 13/04/2026) Rv. 289788-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Delitto di estorsione - Delitto di atti persecutori - Differenze tra le due fattispecie - Indicazione - Rapporto di specialità - Esclusione - Concorso formale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289788-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME

Il delitto di atti persecutori, postulando reiterate azioni di minaccia o molestia idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità personale oppure ancora a costringere la parte lesa a modificare le proprie abitudini di vita, è funzionale alla salvaguardia della tranquillità psichica e della persona nella sua integrità, diversamente dal delitto di estorsione che, caratterizzandosi per la realizzazione, con violenza o minaccia, di un ingiusto profitto con altrui danno, è posto a tutela dell'inviolabilità del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della vittima, sicché è configurabile tra di essi concorso formale e non rapporto di specialità, diversi essendone i beni giuridici tutelati, le finalità e l'elemento soggettivo.

Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)