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Sez. 5, Sentenza n. 10887 del 23/04/2024 (Rv. 671065-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Notificazione del ricorso a mezzo servizio postale universale - Costituzione del ricorrente - Omesso deposito della ricevuta di spedizione - Conseguenze - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671065-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione o di altro atto equipollente al momento della costituzione in giudizio del ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché esso avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)