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Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 21/06/1969 (Rv. 341548 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE DI UN CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON RISERVA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - MANCATA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONTRARIA ALL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DEFINITIVA DEL CREDITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341548-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE DI UN CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON RISERVA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - MANCATA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONTRARIA ALL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DEFINITIVA DEL CREDITO - SUSSISTENZA.*

Il credito dell' amministrazione finanziaria, ammesso al passivo fallimentare con riserva della decisione della commissione centrale delle imposte, deve ritenersi definitivamente escluso, se sia mancata l'opposizione allo stato passivo e se la decisione della commissione sia stata emessa in senso sfavorevole alla tesi dell' amministrazione, realizzandosi, in tal modo, la condizione risolutiva dell'ammissione del credito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)