Sez. 1, Ordinanza n. 20389 del 17/06/2026 (Rv. 679017-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE | Matrimonio - Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio - Impedimento per convivenza ultratriennale - Limite di ordine pubblico in presenza del vizio di capacità ex art. 120 c.c. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE
Sussiste contrarietà all'ordine pubblico, impeditiva della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio, qualora si accerti che, al momento dell'assunzione del vincolo, il coniuge non era incapace di intendere e di volere o che, pur essendolo, ha consentito alla prosecuzione della convivenza anche una volta recuperata la pienezza delle proprie facoltà mentali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione del giudizio, fondata sul rilievo che il coniuge avrebbe utilizzato il matrimonio come una via di fuga per sottrarsi a una situazione familiare intollerabile, ritenendo contrario all'ordine pubblico il mancato accertamento dello stato di
incapacità di intendere e di volere dell'interessato al momento dell'assunzione del vincolo e, in ogni caso, l'accertata convivenza ultratriennale successiva, caratterizzata dalla nascita di tre figli.).
Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)