Sez. 2, Sentenza n. 1907 del 09/08/1965 (Rv. 313651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITA ACCESSORIE O AUTONOME - DIFFERENTE EFFICACIA DEI CONTRATTI CORPORATIVI O DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITA ACCESSORIE O AUTONOME - DIFFERENTE EFFICACIA DEI CONTRATTI CORPORATIVI O DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI.*
L'art. 2070, secondo comma cod.civ. - a norma del quale ai lavoratori che svolgono attivita accessorie ad altra principale si applicano i contratti collettivi relativi a quest'ultima - ha un diverso ambito di efficacia a seconda che si tratti di contratti collettivi corporativi o postcorporativi. Ben vero, stante l'efficacia normativa dei primi, non condizionata dall'appartenenza dei destinatari ad una delle associazioni sindacali stipulanti, la cennata norma importa la nullita delle clausole, in essi eventualmente contenute, che escludano dal trattamento normativo i lavoratori che, svolgendo le suddette attivita accessorie, appartengano a categorie diverse da quelle rappresentate dalle associazioni contraenti. Per contro la stessa clausola, se contenuta in un contratto postcorporativo, e perfettamente valida, stante l'autonomia contrattuale dei Sindacati non riconosciuti. Inoltre il trattamento previsto in contratto non potrebbe essere invocato dai lavoratori appartenenti alle categorie escluse neanche in virtu dell'art. 2070 cod. civ., a causa del difetto di iscrizione alle associazioni contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)