Sez. 1, Sentenza n. 10582 del 04/07/2003 (Rv. 564812 - 01)
ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Disciplina della campagne elettorali - Propaganda elettorale a mezzo stampa - Art. 2 della legge n. 515 del 1993 - Ambito soggettivo - Editore - Applicazione della norma nei suoi confronti - Configurabilità - Esimente dell'adempimento di un dovere, ex art. 4 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE
In tema di disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche, l'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (applicabile "ratione temporis"), il quale, in materia di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, formula in termini netti e chiari la fattispecie vietata, si applica anche a chi, come il responsabile dell'impresa editoriale, materialmente provveda alla pubblicazione vietata, fermo restando (essendo la pubblicazione oggetto di una intesa contrattuale) il potere di rifiutare la proposta il cui contenuto sia difforme dalla norma anzidetta. Nè è applicabile l'esimente dell'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, attesa l'impossibilità, da un lato, di addurre ad esimente una obbligazione privatistica (quale quella dell'editore che contratta la pubblicazione vietata), e, dall'altro, di scorgere profili di esclusione dell'elemento soggettivo nella pretesa difficoltà di discernere, tra le varie richieste di pubblicazione elettorale, quelle vietate e quelle che - contenendo elementi informativi del programma - sono consentite.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)