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Sez. 1, Sentenza n. 17602 del 18/07/2013 (Rv. 627291 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Codice per il trattamento dei dati personali - Attività giornalistica - Segreto professionale della fonte della notizia - Limiti - Obbligo di acquisizione lecita dei documenti relativi ad intercettazioni - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627291-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di trattamento dei dati personali, l'eventuale segreto professionale della fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni. In questi casi, il parametro della liceità, al pari di quello della correttezza, entrambi disciplinati dall'art. 11 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (già art. 9, comma primo, lett. a), della legge 8 luglio 1996, n. 675), trova sostanza e contenuto anche nel rinvio che tale norma reca alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale in ordine alla segretezza ed alla pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale, le quali, così, assurgono ad ulteriore canone di valutazione di liceità delle pubblicazioni, anche a prescindere dagli eventuali profili penalistici della vicenda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Legge 08/07/1996 num. 675 art. 9, Cod. Pen. art. 684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)