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Sez. 3, Sentenza n. 33669 del 22/12/2025 (Rv. 677137-02)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Assicurazione della responsabilità civile - Pagamento dell’assicuratore al danneggiato - Indebito in ragione di limitazioni di polizza - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Accipiens - Iniziativa dell’assicuratore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677137-02

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.

Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)