Sez. 3, Sentenza n. 461 del 28/02/1964 (Rv. 300581 - 01)
MANDATO - LIMITI ED ESTENSIONE - IN GENERE - MANDATO GENERALE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - INDICAZIONE ESPRESSA - NOZIONE.*
MANDATO - LIMITI ED ESTENSIONE - IN GENERE - MANDATO GENERALE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - INDICAZIONE ESPRESSA - NOZIONE.*
L'art. 1708 capov. Cod. civ., dispone che il mandato generale non comprende gli Atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamentè l'espressione 'iudicati espressamentè non significa che occorre un'indicazione speciale degli Atti compresi nel mandato, ma significa solo che e sufficiente che sia espressamente attribuita al mandatario la potesta di compiere gli Atti nel mandato designati nella loro natura, non compresi nei limiti di un'ordinaria amministrazione, per cui basta la menzione, nel mandato generale del tipo di negozio che il mandatario e autorizzato a concludere, senza necessita di ulteriore specificazione. (V. 1011/61; 2800/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)