Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 15/02/1979 Ud. (dep. 06/07/1979) Rv. 142453 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELLA ORDINANZA - PROCEDIMENTO CON IMPUTATO LIBERO O DETENUTO - NULLITA DEL DIBATTIMENTO - PROCEDIMENTO CON IMPUTATO LATITANTE - NULLITA ESCLUSA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - OMESSA PRONUNCIA DELLA ORDINANZA - PROCEDIMENTO CON IMPUTATO LIBERO O DETENUTO - NULLITA DEL DIBATTIMENTO - PROCEDIMENTO CON IMPUTATO LATITANTE - NULLITA ESCLUSA.*
La Mancanza della formale dichiarazione di contumacia dell'imputato comporta la nullita assoluta del dibattimento - rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - nei procedimenti celebrati nei confronti di imputati "a piede libero" o detenuti ma non gia in quelli svolti a carico di imputati latitanti.In questa ultima ipotesi - una volta dimostrato che le regole formali prescritte per le notificazioni all'imputato latitante sono state concretamente rispettate - l'omissione della formale dichiarazione di contumacia si risolve in una mera irregolarita formale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)