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Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 01/06/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166403 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - EMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE - PARIFICAZIONE - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166403-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - EMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE - PARIFICAZIONE - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - ESCLUSIONE.*

La emissione di assegno bancario dopo la cessazione del rapporto di conto corrente non integra, di per sè, il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. ma quello previsto al n. 1 dell'art. 116 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, poiché il venir meno, per qualsiasi causa, della cosiddetta convenzione di cheque è assimilabile alla Mancanza di autorizzazione del trattario ad emettere assegni. (V mass n 153553).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)