Sez. T, Sentenza n. 30202 del 16/11/2025 (Rv. 677031-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)