Sez. 4, Sentenza n. 21271 del 28/04/2009 Ud. (dep. 21/05/2009) Rv. 243512 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Inammissibilità per intervenuta rinunzia - Condanna alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile - Illegittimità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto e risulta comunque incompatibile con la stessa. (Nella fattispecie il Tribunale aveva disposto sulla rifusione delle spese di costituzione rifacendosi al disposto dell'art. 592 cod. proc. pen., rinvio ritenuto erroneo dalla Corte, che ha evidenziato come la norma richiamata tratti esclusivamente della condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)