Sez. 2, Sentenza n. 11632 del 13/05/2010 (Rv. 613106 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Disciplina di cui alla legge n. 108 del 1996, come interpretata autenticamente dal d.l. n. 394 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001) - Applicabilità a rapporti esauriti - Esclusione - Pendenza di controversia sulle ragioni di credito di una delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
L'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, secondo cui la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione, non trova applicazione ai rapporti già esauriti prima della successiva entrata in vigore della suddetta legge n. 108 del 1996, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza successiva di una controversia sulle ragioni di credito di una delle parti. (Fattispecie relativa ad interessi moratori convenzionalmente stabiliti in un accordo transattivo del gennaio 1995, oggetto di integrazione nell'aprile del 1995, che aveva comportato l'espressa risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le stesse parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)