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Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno

Testo in vigore al

Capo I. Le operazioni di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere al nuovo ordinamento della legislazione riguardante il credito agrario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

1. Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

  1. 1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

  2. 2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

  3. 3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

  4. 4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

    1. a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

    2. b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

2. I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3

1. Sono operazioni di credito agrario di miglioramento prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

  1. a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali;

  2. b) costruzione di strade poderali;

  3. c) sistemazione di terreni;

  4. d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

  5. e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi;

  6. f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

  7. g) applicazioni dell'elettricita' all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

2. Sono altresi' considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

  1. 1° acquisto di terreni, per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice;

  2. 2° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

  3. 3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4

1. I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonche' a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono alla esecuzione di opere di bonificamento e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

Art. 5

1. I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

2. I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

3. I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera b), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti puo' aver luogo senza danno dei produttori.

4. I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

5. I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non puo' eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

Art. 6

1. I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

2. I prestiti o i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'istituto mutuante.
Qualora peraltro la natura, la entita' e le modalita' della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purche' pero' l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

3. Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7

1. La cambiale agraria, che e' equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

  1. a) dello scopo del prestito;

  2. b) del fondo per il quale il prestito e' concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

  3. c) delle garanzie delle quali il prestito e' assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, sarAnno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

2. Per le cambiali non eccedenti le L. 5000 il croce segno del debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a' termini delle leggi vigenti, e la loro firma sara' autenticata da un notaio o dal podesta' o dal giudice conciliatore: l'autenticazione e' gratuita.7

Art. 8

1. I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. ...

2. Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'Anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva purche' il debitore continui nella conduzione del fondo.

3. Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

4. I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

5. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'articolo 1956 del Codice civile, ed e' preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto Codice.

Art. 9

1. A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, e all'art. 3, puo' essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto cio' che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a' sensi dell'articolo precedente.

2. Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:

  1. a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

  2. b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo;

  3. c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

3. L'iscrizione, senza responsabilita' del conservatore delle ipoteche, non potra' aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

4. Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. In nessun caso pero' la durata di questo privilegio puo' eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo.

5. Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potra' ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del Codice civile.

6. In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

7. Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalita' previste dall'articolo seguente; e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10

1. Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

2. Nei casi predetti, e allorche' il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo puo' chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 11

1. Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

2. La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 12

1. Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie, con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Capo II. Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 13

1. Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sara' regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei Comuni dove dette istituzioni siano piu' di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sara' eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

2. Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto abbiano disponibilita' per impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pieta', gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

3. Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

4. Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14. E' altresi' autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di competenza, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro e' autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio. La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale.

5. La Sezione di credito fondiario dell'istituto bancario San Paolo di Torino e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle province in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze.

6. La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine, nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dello istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 14

1. Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

  1. 1° nelle tre Venezie, la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonche', per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la Sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

  2. 2° nella Lombardia, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle Provincie medesime;

  3. 3° nel Piemonte, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle Opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

  4. 4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

  5. 5° nell'Emilia e Romagne, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle Provincie emiliane e romagnole;

  6. 6° nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione nonche', per il credito agrario di esercizio con durata non superiore a 18 mesi, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze, che terra' separata gestione di tali operazioni;

  7. 7° nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

  8. 8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una Sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

  9. 9° nella Sicilia, la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

  10. 10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

Art. 15

1. Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

  1. 1° per le Sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna, e per gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

  2. 2° per gli Istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

  3. 3° per le Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

Art. 16

1. Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso, all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in L. 2,000,000, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in L. 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in L. 6,500,000 e L. 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 17

1. Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sara' surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

2. Alla formazione del patrimonio della sua Sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovra' destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al comma precedente e comunque non inferiore a L. 100,000,000.

3. Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

4. La Sezione predetta utilizzera' le organizzazioni esistenti e provvedera' perche' le disponibilita' di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive Provincie dalle disposizioni finora in vigore.

Capo III. Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 18

1. E' autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

2. Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonche' gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

3. La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e' autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

4. L'atto costitutivo del Consorzio sara' approvato con decreto emesso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

5. L'assemblea dei partecipanti nomina, il Consiglio di amministrazione composto di quindici membri.

6. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nomina, fra, i membri del Consiglio stesso il presidente del consorzio ed un comitato esecutivo composto del presidente e di sei membri.