Sez. L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009 (Rv. 608410 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Anche in riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio, salvo che la parte abbia comunque partecipato all'udienza fissata pur non avendone avuto comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)