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Sez. 2, Ordinanza n. 27959 del 21/10/2025 (Rv. 676248-01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Prelazione agraria ex art. 8, comma 3, l. n. 590 del 1965 - Previsione di pagamento di provvigione al mediatore previsto nel contratto preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Debenza - Esclusione - Fondamento. MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676248-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il coltivatore diretto che esercita il diritto di cui all'art. 8, comma 3, legge 26-5-1965 n. 590 non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché detto pagamento sia regolato dal contratto preliminare, in quanto, agendo in forza di un diritto proprio che trova titolo nella legge, egli resta del tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)