Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21767 del 27/10/2016 (Rv. 642663 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza - Litisconsorzio necessario - Ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza - Mancata impugnazione da parte di alcuni litisconsorti - Efficacia preclusiva all'impugnazione da parte degli altri - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In caso di litisconsorzio necessario, il conflitto tra il convenuto, che invochi la competenza del giudice naturale precostituito per legge, e il litisconsorte, che non si opponga alla prosecuzione del giudizio innanzi ad un giudice diverso, dev'essere necessariamente risolto con l'attrazione dell'intero giudizio presso il foro legale. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di uno dei convenuti, dell'ordinanza con la quale il giudice abbia rigettato l'eccezione di incompetenza, non rende incontestabile la competenza anche nei confronti degli altri, i quali, pertanto, sono legittimati ad impugnarla con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)