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Sez. 2, Sentenza n. 2659 del 24/08/1962 (Rv. 253966 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - PRESUNZIONE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - POSIZIONE DEL PIOVENTE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253966-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - PRESUNZIONE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - POSIZIONE DEL PIOVENTE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 881 cod civ si presume che il muro divisorio appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente. Peraltro, tale presunzione di proprieta esclusiva non ha carattere assoluto e, quindi, puo essere vinta dalla prova contraria. (Conf 2669/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 881

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)