Sez. L, Sentenza n. 12271 del 10/06/2005 (Rv. 581946 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Requisiti - Identità di soggetti, di "petitum" e di "causa petendi" - Fattispecie in tema di società.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi". (In applicazione di tale principio la S.C. ha negato l'esistenza del giudicato esterno con riferimento ad una domanda proposta, dapprima nei confronti della persona fisica facente parte della società in nome collettivo, e, successivamente, nei confronti della società.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)