Sez. 2, Sentenza n. 8226 del 17/06/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160631 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA - ESTREMI.*
Per realizzare la violenza richiesta ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria (art. 628, comma secondo, cod. pen.) è sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado d'intensità, purché idonea a produrre una coazione personale: essa, pertanto, può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo, o anche nel solo fatto di mettere le mani addosso al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente. (Conf mass n 139739; (Conf mass n 136218; (Conf mass n 134916).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)